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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma,
9 novembre 2017
Circolare n. 193/2017
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Conciliazione tempi di vita e di lavoro – L’INPS
ha fornito le istruzioni operative per richiedere gli sgravi contributivi
riservati alle imprese che attraverso la stipula di contratti collettivi
aziendali favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti (decreto interministeriale 12.9.2017). Come è noto l’istanza di
richiesta degli sgravi dovrà essere trasmessa in via telematica entro il 15
novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 ed entro il
15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018. –
Circolare INPS n.163 del 3.11.2017.
Prezzo gasolio auto al 6
novembre 2017 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,531 |
0,617 |
0,253 |
1,402 |
+
0,012 |
+
0,010 |
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 183/2017
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Codirettore |
Allegato
uno |
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Gr/gr |
© |
INPS
Direzione centrale Entrate e
Recupero crediti
Direzione Centrale
Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale
Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Circolare n. 163
Destinatari omessi
Roma, 03/11/2017
OGGETTO: Art. 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 80. Decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Sgravio contributivo
per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita
professionale e vita privata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare
si illustrano le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto
dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che
stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la
conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
Lo sgravio spetta per i contratti
aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di
lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. Il contratto deve
essere depositato ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151 del 2015. I
datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che
procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i
criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale.
INDICE:
1. Il
quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
4. Misura
e calcolo dello sgravio
5. Modalità
di accesso
6. Ammissione
allo sgravio e fruizione
6.1 Fruizione dell’incentivo per i datori
di lavoro che operano con il sistema UniEmens
6.2 Fruizione
dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli
7. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
L’articolo 25 del d.lgs. 15
giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, ha destinato, per il triennio
2016-2018, una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per
accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Per effetto dell’articolo 8
del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, le
risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale misura sono pari ad
euro 55.200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 54.600.000,00 per l’anno 2018.
I criteri e le modalità di
utilizzo di tali risorse sono stati definiti dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze (di seguito decreto interministeriale), adottato in data 12
settembre 2017 secondo le linee guida elaborate da un’apposita cabina di regia,
prevista dall’articolo 25, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 80 del 2015.
Il decreto interministeriale
(allegato 1), pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali con “avviso” nella gazzetta ufficiale n.248 del 23 ottobre 2017,
riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti
collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la
vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori. La gestione di tale beneficio
contributivo è affidato all’Istituto.
Con la presente circolare si
forniscono precisazioni sull’argomento e si indicano le modalità di accesso al
beneficio.
2. Destinatari
Il beneficio previsto dal
decreto del 12 settembre 2017 consiste in uno sgravio contributivo riconosciuto
unicamente ai datori di lavoro privati. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
decreto sono espressamente escluse dallo sgravio contributivo le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
3. Requisiti
Il beneficio è riconosciuto
al datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo
aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che
preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita
privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto
dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da
precedenti contratti collettivi aziendali.
Gli istituti di
conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’articolo 3 del
decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di
intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità
organizzativa (B).
Si riportano di seguito le
misure individuate nel decreto interministeriale:
A) AREA DI
INTERVENTO GENITORIALITÀ
estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della
relativa indennità;
estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di
integrazione della relativa indennità;
previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi
aziendali o interaziendali;
percorsi formativi
(e-learning/coaching)
per favorire il rientro dal congedo di maternità;
buoni per
l’acquisto di servizi di baby-sitting.
B) AREA DI
INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
lavoro
agile;
flessibilità oraria in entrata e uscita;
part-time;
banca ore;
cessione
solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi
ceduti.
C) WELFARE
AZIENDALE
convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
convenzioni con strutture per servizi di cura;
buoni per
l’acquisto di servizi di cura.
Il contratto aziendale deve
riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della
media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza
aziendale, nell’anno civile precedente.
Si precisa che per poter
beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo
aziendale sia depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con
modalità telematica, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del
2015. In assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi
allo sgravio. L’avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede
di ammissione al beneficio.
I datori di lavoro che
avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai
fini della detassazione per i premi di risultato (in attuazione di quanto
previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016) non dovranno effettuare
un nuovo deposito per usufruire dello sgravio oggetto della presente circolare,
ma ciò solo nel caso in cui il contratto già depositato contenga misure di
conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto
interministeriale del 12 settembre 2017. In proposito è opportuno ricordare che
il deposito telematico dei contratti deve avvenire mediante le procedure
telematiche messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sul proprio sito internet istituzionale.
La conformità del contratto
collettivo aziendale alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale
è oggetto di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro al momento
della presentazione della domanda di accesso al beneficio, e potrà essere
oggetto di controllo da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per accedere allo sgravio
contributivo, i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e
depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L’erogazione delle
risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti
sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; una seconda
fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al
31 agosto 2018.
Come precisato dal decreto
interministeriale, si fa esclusivo riferimento ai contratti collettivi
aziendali. Pertanto non sono riconosciute ai fini dell’accesso al beneficio le
misure di conciliazione vita-lavoro contenute in contratti collettivi
territoriali, salvo che tali misure non siano state espressamente recepite in
accordi aziendali.
Per espressa previsione, la
fruizione dello sgravio è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che impone
ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva
attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Misura e
calcolo dello sgravio
Lo sgravio in esame non è
correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione
contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al
numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro
dimensione aziendale.
Nel dettaglio, il beneficio
attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:
•
Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse
finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;
•
Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse
finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati,
nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.
L'algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:
1.
si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;
2.
si divide l'80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto
precedente;
3.
si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di
ciascun datore di lavoro.
Lo sgravio fruibile sarà
dato dalla somma QuotaA+QuotaB associata al datore di
lavoro.
Si precisa che, ai fini
della presentazione della domanda e del calcolo dello sgravio, il datore di
lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice
fiscale, indipendentemente dalla pluralità di posizioni contributive aperte
presso l’Istituto.
Lo sgravio non può superare
un importo pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali dell’anno precedente la domanda. In coerenza con il criterio di
quantificazione dello sgravio sulla base dei dipendenti occupati, l’imponibile
che rileva è quello dichiarato per i lavoratori dipendenti. Tale limite
comporta che eventuali eccedenze, rispetto allo stesso, risultanti dal calcolo
del beneficio, sono ridistribuite in modo reiterativo, con i criteri della
quota B, tra i datori di lavoro aventi ancora capienza nel tetto, fino a
esaurimento delle risorse o raggiungimento del limite per tutti i datori di
lavoro ammessi.
Il calcolo del beneficio è
operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base
dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce
contributive (UniEmens e DMAg)
regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo,
restando irrilevanti eventuali variazioni, per qualunque causa, registrate
successivamente a tale momento. Non si tiene conto del dato relativo ai
lavoratori somministrati, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
in quanto questi hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di
cui godono i dipendenti dell'utilizzatore ma non sono computati nell'organico
dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di
contratto collettivo.
I dati prelevati e
utilizzati per il calcolo sono quelli delle posizioni contributive (matricole e
CIDA) facenti capo al codice fiscale del datore di
lavoro istante e attive nell’anno civile precedente la domanda di ammissione al
beneficio.
Ciascun datore di lavoro può
fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018, periodo
per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può
essere presentata per una sola annualità.
5. Modalità di
accesso
Le modalità di accesso allo
sgravio sono indicate nell'articolo 6 del decreto interministeriale.
I datori di lavoro - anche
per il tramite degli intermediari autorizzati – devono inoltrare, in via
telematica, apposita domanda all’INPS a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione della presente circolare.
La domanda deve essere presentata
avvalendosi del modulo di istanza on-line
“Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo
- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: www.inps.it.
Ciascun datore di lavoro,
identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola delle
posizioni contributive attive presso l’Istituto. Si evidenzia che la posizione
su cui viene presentata la domanda è quella che potrà fruire, in denuncia
contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di
calcolo sopra descritta, che terrà conto anche dei dati delle altre posizioni
facenti capo al medesimo datore di lavoro; pertanto si invitano i datori di
lavoro e gli intermediari autorizzati a considerare ciò nell’individuare la
posizione su cui presentare l’istanza.
Nel caso di datori che
abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda dev’essere
presentata sulla prima. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA presenta la domanda su tale posizione.
La domanda deve contenere i
dati sottoelencati:
a) i dati identificativi
dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione
del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto
deposito telematico del contratto di cui alla lett.
b) presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;
d) il codice deposito
contratto;
e) le misure di
conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di
conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto
interministeriale del 12 settembre 2017.
L’indicazione del codice di
cui alla lettera d) va inteso come il codice identificativo numerico a 17 cifre
ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL.
Si evidenzia che per
l’ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di
sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l’1 gennaio
e il 31 ottobre 2017 e la domanda deve essere presentata entro il 15
novembre 2017.
Con successiva circolare
verranno fornite ulteriori istruzioni in ordine alle domande a valere sulle
risorse destinate all’anno 2018.
Come già accennato, si
sottolinea che ciascun datore di lavoro può presentare la domanda una sola
volta nell’ambito del biennio 2017-2018.
6. Ammissione
allo sgravio e fruizione
Il decreto interministeriale
stabilisce che l’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. Entro
tale termine, a seguito dell’invio dell’istanza, l’INPS:
·
controlla il deposito del contratto aziendale, sulla base dei dati
indicati nella domanda;
·
procede al
calcolo della misura del beneficio.
Nel caso di scarto della
domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale
la procedura DiResCo emette un avviso e la domanda
non è considerata nella fase di calcolo.
Per quanto concerne le
domande presentate a valere sulle risorse 2017, l’Istituto procede ad
ammetterle allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017, informando –
esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del
medesimo modulo di istanza - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio
riconosciuto.
6.1 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che
operano con il sistema UniEmens.
Alle matricole ammesse è
attribuito da gennaio 2018 il codice di autorizzazione “6J”, che assume
il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione
vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”.
Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione
anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente
all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza.
I datori di lavoro
interessati, per esporre nel flusso UniEmens le quote
di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito>
di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione
“L901”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione
vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno
il relativo importo.
Per le domande presentate
nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei
mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità.
Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il
relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.
6.2 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli
(senza posizione Uniemens)
Alle aziende agricole
assuntrici di manodopera senza posizione Uniemens
ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle
dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, ammesse allo
sgravio, è attribuito, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di
autorizzazione “6J”, che assume il significato di “datore di lavoro
ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I.
del 12 settembre 2017”.
Le modalità di accesso sono
quelle già descritte al punto 5) della presente circolare attraverso l’inoltro
della domanda, esclusivamente per via telematica, avvalendosi dell’applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente” il cui esito positivo darà luogo all’attribuzione contestuale ed
automatizzata del codice di autorizzazione sulla posizione anagrafica aziendale
agricola a cura dei sistemi informativi centrali dell’Istituto.
Ai fini della determinazione
e dell’effettivo utilizzo dello sgravio, l’importo autorizzato sarà, in sede
delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto - c.d. tariffazione -, portato
automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima
scadenza utile; di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel
consueto modello di dettaglio del calcolo.
In tutti i casi la concreta
fruizione del beneficio, come precisato al paragrafo 3, resta subordinata alla
verifica da parte dell’istituto del possesso dei requisiti di regolarità
contributiva che saranno accertati secondo le consuete modalità.
In caso di indebita
fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale
responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al
versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili
previste dalle vigenti disposizioni.
7. Istruzioni
contabili
Con riferimento alla
previsione normativa contenuta nel decreto interministeriale del 12 settembre
2017, che prevede l’attribuzione di uno sgravio contributivo riconosciuto
unicamente ai datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro
agricoli, per incentivare la contrattazione di secondo livello volta alla
promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e
vita privata, ai fini della rilevazione contabile dell’agevolazione
contributiva il cui onere è a carico dello Stato, si istituisce il conto
GAW37240 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW
(Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).
Al nuovo conto, gestito
dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM andranno attribuite
le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel
DM virtuale” al codice: “L901”, avente il significato di “conguaglio
sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I.
del 12 settembre 2017”. Diversamente con riferimento ai datori di lavoro
agricoli le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla
procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro
agricoli.
I rapporti finanziari con lo
Stato verranno curati dalla Direzione generale, anche in relazione alle
operazioni di rimborso degli oneri riferiti allo sgravio in oggetto.
Si riporta in allegato la
variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegati omissis